Art. 9.
(Atto tacito di rigetto).

      1. Ogni illegale omissione o rifiuto di decidere su una domanda diretta all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure cautelari nell'ambito di un procedimento giurisdizionale civile, penale o amministrativo è suscettibile di impugnazione come atto tacito di rigetto, purché sia fatta espressa riserva di dedurre la relativa

 

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impugnazione immediatamente o nel primo atto successivo al ricevimento della notizia dell'omissione o rifiuto.
      2. La parte che impugna il silenzio-diniego ai sensi del comma 1 del presente articolo non può proporre azione civile ai sensi dell'articolo 7 né costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale.
      3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo non osta alla presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale e all'articolo 102 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, né alla presentazione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, di cui all'articolo 645 del codice di procedura penale.